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DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI TERRESTRI
E PER
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del
Trasporto Terrestre
PROT. N.
1680M360
Roma, 8.5.2002
OGGETTO:
Applicazione di pellicole adesive sui
vetri dei veicoli
Pervengono
richieste di chiarimenti, da parte degli
Uffici Provinciali della Motorizzazione,
in merito all’applicazione, sui veicoli
in circolazione, di pellicole adesive su
vetri dei veicoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
La materia non
è regolata da norme internazionali né da
norme comunitarie che prevedano
l’omologazione di dette pellicole quali
entità tecniche indipendenti,nè
risultano allo studio, sia in sede
internazionale che comunitaria,
normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell’ambito dello Spazio
economico europeo alcuni Paesi hanno
adottato norme nazionali che
disciplinano l’approvazione di dette
pellicole nonche’ la loro installazione
sui vetri dei veicoli. Lo Stato
Italiano, invece, ha ritenuto di non
adottare norme nazionali, rinviando la
regolamentazione della materia alla
eventuale emanazione di normative
comunitarie.
Non c’è
dubbio, d’altra parte, che secondo i
principi di libera circolazione delle
merci, così come stabilito dall’art. 28
del Trattato CEE, non possono non essere
accettate pellicole applicate ai vetri
laterali posteriori e al lunotto
posteriore dei veicoli approvate da
altri Stati membri della Comunità
europea o da Stati aderenti allo spazio
economico europeo, fermo restando il
rispetto dei campi di visibilità
previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e
prova di revisione, ove venisse
riscontrata l’applicazione delle
suddette pellicole, dovrà essere
verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il
marchio identificativo del costruttore
delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state
omologate per il vetro sul quale sono
state applicate. A tale scopo dovrà
essere esibito un certificato di
omologazione, costituito all’estero, dal
quale risulti che le pellicole montate
siano state approvate per lo specifico
tipo di vetro su cui sono state
applicate.
L’installatore dovrà certificare che il
vetro, ovviamente di tipo omologato, ha
lo spessore previsto in sede di
approvazione delle pellicole.
Sulla base
delle prescrizioni contenute nelle
direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza),
71/127/CEE (specchi retrovisori) e
77/649/CEE (campo di visibilità
anteriore) non e’ consentita
l’applicazione delle pellicole in
argomento ne’ sul parabrezza ne’ sui
vetri laterali anteriori; inoltre,
l’applicazione sul lunotto posteriore,
e’ ammessa solo a condizione che il
veicolo sia allestito con specchi
retrovisori esterni suambo il lati.
E’ appena il
caso di precisare che l’applicazione di
pellicole adesive sui vetri dei veicoli
non comporta l’aggiornamento della carta
di circolazione a norma dell’art. 78 del
Codice della strada.
IL DIRETTORE
GENERALE (dott. Giorgio Berruti) |
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